4 quando adunque alcuno avrà peccato, e sarà caduto in colpa, restituisca la cosa ch'egli avrà rapita o fraudata; o il deposito che gli sarà stato dato in guardia, o la cosa perduta che egli avrà trovata.
5 Ovvero qualunque altra cosa, della quale egli abbia giurato falsamente; restituiscane il capitale, e sopraggiungavi il quinto; e dialo a colui al quale appartiene, nel giorno stesso del sacrificio per la sua colpa.