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LEVITICO 25:16-55 in Italian

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LEVITICO 25:16-55 in Sacra Bibbia

16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell'Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.
18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà.
19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.
20 Che se pur dite: Che mangeremo l'anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite?
21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l'anno sesto, e quell'anno produrrà frutto per tre anni.
22 E nell'anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all'anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell'anno.
23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me.
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione.
25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.
26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;
27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.
28 Ma, s'egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch'egli avrà venduto in man di colui che l'avrà comperato, fino all'anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.
29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all'anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l'avrà comperata, e a' suoi d'età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
32 Ma, quant'è alle città de' Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
33 E colui de' Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de' Leviti sono la lor possessione nel mezzo de' figliuoli d'Israele.
34 Ma non vendansi i campi de' contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.
36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell'Iddio tuo, e fa' che il tuo fratello possa vivere appresso di te.
37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio.
39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.
40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all'anno del Giubileo.
41 E allora egli si partirà d'appresso a te, insieme co' suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de' suoi padri.
42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell'Iddio tuo.
44 Ma, quant'è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d'infra le genti che saranno intorno a te.
45 Anche ne potrete comperar de' figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio.
46 E tali potrete possedere, e lasciare a' vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant'è a' vostri fratelli, figliuoli d'Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.
47 E se il forestiere, o l'avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all'avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;
48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de' suoi fratelli.
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall'anno che gli si sarà venduto fino all'anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch'egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de' danari della sua compera, per suo riscatto.
52 E se vi restano pochi anni fino all'anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l'anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.
55 Conciossiachè i figliuoli d'Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.
LEVITICO 25 in Sacra Bibbia

Levitico 25:16-55 in Riveduta Bibbia 1927

16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; e quanto minore sarà il tempo, tanto calerai il prezzo; poiché quegli ti vende il numero delle raccolte.
17 Nessun di voi danneggi il suo fratello, ma temerai il tuo Dio; poiché io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
18 Voi metterete in pratica le mie leggi, e osserverete le mie prescrizioni e le adempirete, e abiterete il paese in sicurtà.
19 La terra produrrà i suoi frutti, voi ne mangerete a sazietà e abiterete in essa in sicurtà.
20 E se dite: Che mangeremo il settimo anno, giacché non semineremo e non faremo la nostra raccolta?
21 Io disporrò che la mia benedizione venga su voi il sesto anno, ed esso vi darà una raccolta per tre anni.
22 E l’ottavo anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al nono anno; mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova.
23 Le terre non si venderanno per sempre; perché la terra è mia, e voi state da me come forestieri e avventizi.
24 Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto di riscatto del suolo.
25 Se il tuo fratello diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo verrà, e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto.
26 E se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,
27 conterà le annate scorse dalla vendita, renderà il soprappiù al compratore, e rientrerà così nel suo.
28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo sarà cosa franca, ed egli rientrerà nel suo possesso.
29 Se uno vende una casa da abitare in una città murata, avrà il diritto di riscattarla fino al compimento di un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
30 Ma se quella casa posta in una città murata non è riscattata prima del compimento d’un anno intero, rimarrà in perpetuo intero, rimarrà in perpetuo proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà franca al giubileo.
31 Però, le case de’ villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e al giubileo saranno franche.
32 Quanto alle città de’ Leviti e alle case ch’essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perpetuo di riscatto.
33 E se anche uno de’ Leviti ha fatto il riscatto, la casa venduta, con la città dove si trova, sarà franca al giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono loro proprietà, in mezzo ai figliuoli d’Israele.
34 I campi situati ne’ dintorni delle città dei Leviti non si potranno vendere, perché sono loro proprietà perpetua.
35 Se il tuo fratello ch’è presso di te è impoverito e i suoi mezzi vengon meno, tu lo sosterrai, anche se forestiero e avventizio, onde possa vivere presso di te.
36 Non trarre da lui interesse, né utile; ma temi il tuo Dio, e viva il tuo fratello presso di te.
37 Non gli darai il tuo danaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un utile.
38 Io sono l’Eterno, il vostro Dio, che vi ha tratto dal paese d’Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
39 Se il tuo fratello ch’è presso di te è impoverito e si vende a te, non lo farai servire come uno schiavo;
40 starà da te come un lavorante, come un avventizio. Ti servirà fino all’anno del giubileo;
41 allora se ne andrà da te insieme coi suoi figliuoli, tornerà nella sua famiglia, e rientrerà nella proprietà de’ suoi padri.
42 Poiché essi sono miei servi, ch’io trassi dal paese d’Egitto; non debbono esser venduti come si vendono gli schiavi.
43 Non lo dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio.
44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo e la schiava.
45 Potrete anche comprarne tra i figliuoli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figliuoli ch’essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà.
46 E li potrete lasciare in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro come di schiavi in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d’Israele, nessun di voi dominerà l’altro con asprezza.
47 Se un forestiero stabilito presso di te arricchisce, e il tuo fratello divien povero presso di lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia del forestiero,
48 dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato; lo potrà riscattare uno de’ suoi fratelli;
49 lo potrà riscattare suo zio, o il figliuolo del suo zio; lo potrà riscattare uno de’ parenti dello stesso suo sangue, o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé.
50 Farà il conto, col suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; e il prezzo da pagare si regolerà secondo il numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavorante.
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto in ragione di questi anni, e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato:
52 se rimangon pochi anni per arrivare al giubileo, farà il conto col suo compratore, e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni.
53 Starà da lui come un lavorante fissato annualmente; il padrone non lo dominerà con asprezza sotto i tuoi occhi.
54 E se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne uscirà libero l’anno del giubileo: egli, coi suoi figliuoli.
55 Poiché i figliuoli d’Israele son servi miei; sono miei servi, che ho tratto dal paese d’Egitto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
Levitico 25 in Riveduta Bibbia 1927